I professionisti del pubblico impiego bocciano la riforma.
Vincenzo Tafuri *
La legge di riforma delle professioni a firma Pierluigi Mantini ed altri non ci
soddisfa. In primis non contiene in
maniera esplicita il più importante e recente riferimento alla specificità dei
professionisti sancito dalla legge 30
del febbraio 2006 art.2 comma 3 e cioè: Autonomia dei professionisti in
qualunque forma esercitino la professione e obbligo per le amministrazioni e quindi anche per lo Stato di
garantirne la tutela con provvedimenti legislativi ad hoc. In pratica
il ruolo professionale. Non vengono in alcun modo richiamate le leggi
vigenti al riguardo, a tutto oggi inapplicate , dalla n°59/1997 art.11, lett.d),
alla 165/2001 art.40 comma 2,e art.42 comma 10. Non viene affrontato il nodo della rappresentanza sindacale delle
categorie professionali che costituisce tra l’altro la causa principale della
mancata applicazioni delle leggi su citate, in quanto nessuno chiede la loro
applicazione. Conseguenza immediata per i professionisti , a meno degli
Avvocati, dei Medici, dei Magistrati e dei Farmacisti, che sono categorie
sindacalizzate con rappresentanza autonoma, è l’impossibilità di scioperare, e quindi di poter contrastare
con efficacia i provvedimenti delle Amministrazioni locali e dello Stato
contrari agli interessi dei professionisti. Altra conseguenza. Dopo il famigerato decreto Bersani, è
rappresentata dal recente disegno di
legge sulla semplificazione amministrativa
nelle pubbliche amministrazioni, a firma del collega ingegnere e ministro della Funzione
Pubblica, Luigi Nicolais, con il quale è
stato introdotto l‘obbligo per
il direttore dei lavori della
certificazione dell’agibilità
degli edifici, cosa mai
fatta dalle pubbliche amministrazioni, insieme a tanti altri adempimenti,
che contempla, come sovente accade per
gli ingegneri, anche risvolti
penali. Il tutto, come sempre accade, senza ascoltare le categorie interessate. Il provvedimento su citato
è l’ultimo della serie
iniziata con il famoso
incentivo del 1,5% introdotto
con la legge Merloni 109 del 1994 con il quale si pagavano le sole
progettazioni effettuate all’interno delle amministrazioni. Con Il predetto
incentivo oggi si pagano anche le direzioni lavori , il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il responsabile del
procedimento, il collaudo amministrativo e quello statico. È attività
professionale sottratta ai liberi professionisti e pagata con quattro soldi, configurandosi la quale cosa anche
come arricchimento illecito e
concorrenza sleale da parte delle amministrazioni. Altro che minimi tariffari. In definitiva la legge Mantini ricalca le
leggi di riforma presentate dai precedenti governi, nulla innovando sulle
problematiche delle professioni emerse
nel corso degli ultimi dieci
anni. In primis rimane irrisolta
l’annosa questione dell’esercizio delle professioni in rapporto di lavoro
subordinato, con il silenzio assoluto
anche sulle questioni minime e più
marginali del pagamento della iscrizione agli ordini e delle polizze assicurative da parte dei
professionisti dipendenti. Deve essere
un obbligo a carico delle amministrazioni di appartenenza, o si vuole che i
professionisti dipendenti devono provvedervi in proprio attingendo dai lauti
compensi notoriamente corrisposti dalle
amministrazioni di appartenenza.
In definitiva la posizione dell’U.s.p.p.i. (Unione Sindacati
Professionisti Pubblico-Privato Impiego) sulle
leggi di riforma delle professioni in
gestazione e su quella Mantini in particolare può sintetizzarsi con le seguenti
richieste. Innanzitutto la rappresentanza sindacale dei professionisti deve
essere affidata agli ordini professionali direttamente o indirettamente con
la tenuta di appositi elenchi e
registri delle associazioni e delle organizzazioni di categoria ai fini della
determinazione della rappresentatività delle stesse. Quindi il recepimento
della legge 30 del febbraio 2006 ,art. 2 - comma 3, con l’obbligo dell’ emanazione di provvedimenti
normativi che sanciscano l’autonomia
del professionista con la
definizione di un
ruolo professionale
specifico o di
una area separata
secondo quanto previsto
dalla Legge Bassanini n° 59
del 1997 art.11 ,
lett.d , o dalla legge n°
165/2001 art.40 comma ,2 e art.42 comma 10. Le leggi di riforma
delle professioni in
discussione devono esplicitare e regolamentare gli
aspetti e le
problematiche irrisolte dell’esercizio della
professione in rapporto di lavoro subordinato , dalla rappresentanza sindacale alla misura della rappresentatività,
dal ruolo professionale ai costi
dell’aggiornamento professionale , dell’iscrizione all’albo e della
polizza assicurativa . La tariffa professionale a oltre 60 anni dalla sua
formulazione necessita di una profonda
revisione non contemplando una
miriade di nuove prestazioni , fornendo così alle amministrazioni l’alibi di
non considerarle tali, sottraendole al
mercato delle libere professioni. Gli
Ordini professionali devono essere
organizzati per macro categorie con
sezioni specifiche per i liberi professionisti, gli ingegneri dipendenti
e i docenti. Non è più concepibile una risposta unica e
generalizzata alle esigenze delle diverse
categorie. Gli ingegneri dipendenti, e quanto innanzi detto
lo conferma, chiedono agli ordini e al C.n.i. pari dignità con
tutte le altre componenti degli iscritti e soprattutto che emerga , insieme
alle problematiche in discussione con la legge Bersani e quella di riforma
delle professione, anche la centralità dell’esercizio della professione in
rapporto subordinato con tutti i relativi irrisolti.
* Coordinatore nazionale Usppi per i rapporti con il C.u.p e il C.n.i.