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I professionisti del pubblico impiego bocciano la riforma.

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Vincenzo Tafuri *

La legge di riforma delle professioni  a firma Pierluigi Mantini ed altri non ci soddisfa. In primis non  contiene in maniera esplicita il più importante e recente riferimento alla specificità dei professionisti  sancito dalla legge 30 del febbraio 2006 art.2 comma 3 e cioè: Autonomia dei professionisti in qualunque forma esercitino la professione  e obbligo per le amministrazioni e quindi anche per lo Stato di garantirne la tutela con provvedimenti legislativi ad hoc.  In pratica  il ruolo professionale. Non vengono in alcun modo richiamate le leggi vigenti al riguardo, a tutto oggi inapplicate , dalla n°59/1997 art.11, lett.d), alla 165/2001 art.40 comma 2,e art.42 comma 10.  Non viene affrontato il nodo della rappresentanza sindacale delle categorie professionali che costituisce tra l’altro la causa principale della mancata applicazioni delle leggi su citate, in quanto nessuno chiede la loro applicazione. Conseguenza immediata per i professionisti , a meno degli Avvocati, dei Medici, dei Magistrati e dei Farmacisti, che sono categorie sindacalizzate con rappresentanza autonoma, è l’impossibilità  di scioperare, e quindi di poter contrastare con efficacia i provvedimenti delle Amministrazioni locali e dello Stato contrari agli interessi dei professionisti.  Altra conseguenza. Dopo il famigerato decreto Bersani, è rappresentata dal recente disegno  di legge sulla semplificazione amministrativa  nelle pubbliche amministrazioni, a firma del collega  ingegnere e ministro della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais, con il quale è  stato  introdotto l‘obbligo  per  il direttore dei  lavori  della  certificazione  dell’agibilità degli  edifici, cosa  mai   fatta dalle pubbliche amministrazioni, insieme a tanti altri adempimenti, che contempla, come sovente  accade per gli  ingegneri, anche  risvolti  penali. Il tutto, come sempre accade, senza   ascoltare le categorie interessate. Il provvedimento su citato è  l’ultimo della  serie  iniziata con  il  famoso   incentivo del  1,5% introdotto con la legge Merloni 109 del 1994 con il quale si pagavano le sole progettazioni effettuate all’interno delle amministrazioni. Con Il predetto incentivo oggi si pagano anche le direzioni lavori , il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, il responsabile del procedimento, il collaudo amministrativo e quello statico. È attività professionale sottratta ai liberi professionisti  e pagata con quattro soldi, configurandosi la quale cosa anche come arricchimento illecito e   concorrenza sleale da parte delle amministrazioni.  Altro che minimi tariffari.  In definitiva la legge Mantini ricalca le leggi di riforma presentate dai precedenti governi, nulla innovando sulle problematiche delle professioni emerse  nel  corso degli ultimi dieci anni.  In primis rimane irrisolta l’annosa questione dell’esercizio delle professioni in rapporto di lavoro subordinato, con  il silenzio assoluto anche sulle  questioni minime e più marginali del pagamento della iscrizione agli ordini e delle  polizze assicurative da parte dei professionisti dipendenti.  Deve essere un obbligo a carico delle amministrazioni di appartenenza, o si vuole che i professionisti dipendenti devono provvedervi in proprio attingendo dai lauti compensi notoriamente corrisposti dalle  amministrazioni di appartenenza.  In definitiva la posizione dell’U.s.p.p.i. (Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego) sulle leggi di riforma delle  professioni in gestazione e su quella Mantini in particolare può sintetizzarsi con le seguenti richieste. Innanzitutto la rappresentanza sindacale dei professionisti deve essere affidata agli ordini professionali direttamente o indirettamente con la  tenuta di appositi elenchi e registri delle associazioni e delle organizzazioni di categoria ai fini della determinazione della rappresentatività delle stesse. Quindi il recepimento della legge 30 del febbraio 2006 ,art. 2 - comma 3, con  l’obbligo dell’ emanazione di provvedimenti normativi che sanciscano l’autonomia     del    professionista con   la   definizione   di   un     ruolo professionale   specifico   o   di   una   area   separata  secondo    quanto  previsto  dalla Legge   Bassanini   n° 59  del  1997   art.11 ,  lett.d , o  dalla legge n° 165/2001 art.40 comma ,2 e art.42 comma 10.  Le  leggi  di riforma  delle  professioni  in  discussione  devono   esplicitare   e   regolamentare   gli   aspetti   e  le  problematiche    irrisolte dell’esercizio  della  professione in rapporto di lavoro subordinato , dalla    rappresentanza    sindacale    alla     misura     della rappresentatività,  dal  ruolo  professionale  ai  costi dell’aggiornamento professionale , dell’iscrizione   all’albo   e   della    polizza assicurativa .  La tariffa  professionale a oltre 60 anni dalla sua formulazione necessita di  una  profonda  revisione  non contemplando   una  miriade  di  nuove  prestazioni , fornendo così alle amministrazioni l’alibi di non  considerarle tali, sottraendole al mercato delle libere professioni.  Gli Ordini   professionali devono essere organizzati per macro categorie con  sezioni specifiche per i liberi professionisti, gli ingegneri dipendenti e i docenti. Non  è  più concepibile una risposta unica e generalizzata alle esigenze  delle  diverse   categorie.  Gli  ingegneri dipendenti, e quanto innanzi detto lo conferma,  chiedono  agli ordini e al C.n.i. pari dignità con tutte le altre componenti degli iscritti e soprattutto che emerga , insieme alle problematiche in discussione con la legge Bersani e quella di riforma delle professione, anche la centralità dell’esercizio della professione in rapporto subordinato con tutti i relativi irrisolti.

* Coordinatore  nazionale  Usppi per i rapporti con il C.u.p e il C.n.i.

 

 

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