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NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E STUDI DI SETTORE INVESTONO IL MONDO DELLE PROFESSIONI

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di Elisa Pastore

Tra le novità della Finanziaria 2007, all’esame della Camera, alcune norme investono il mondo delle professioni: le nuove aliquote contributive e l’incognita degli studi di settore. Quanto all’Irpef sono previste cinque aliquote e una rimodulazione degli scaglioni, con una maggiorazione a partire dalla soglia dei 55.000 euro. In particolare sono previste: aliquota al 23% fino a 15.000 euro di reddito, al 27% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, al 38% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, al 41% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro, al 43% oltre i 75.000 euro. Attualmente le aliquote sono quattro: al 23% fino a 26.000 euro di reddito, del 33% oltre i 26.000 e fino a 33.500 euro, del 39% oltre 33.500 e fino a 100.000 euro, del 43% sopra quest'ultima soglia.  In particolare, per le aliquote, il testo varato da varato dall’esecutivo e all’esame della Camera prevede alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 (Determinazione dell’imposta). L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare  l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.” Quanto alle detrazioni, spariscono le deduzioni che riducevano il reddito e si torna ad un meccanismo che prevede solo detrazioni d'imposta, che, con l'innalzarsi del reddito scenderanno fino ad azzerarsi a 95.000 euro (contro i 78.000 euro precedenti). Meccanismi di aiuto più consistenti sono poi previsti per le famiglie con due o tre figli: le detrazioni arrivano fino alla soglia di reddito di 110.000 e 125.000. In particolare i contribuenti con figli a carico pagheranno 800 euro in meno di Irpef, che saliranno a 900 euro per i bambini al di sotto dei 3 anni. Quanto alle detrazioni per carichi di famiglia, le nuove norme dell’art. 12 del testo unico, tra l’altro,  prevedono che: “dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di  80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro; b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo; c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di  80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro”. Per quanto riguarda le detrazioni, inoltre, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con  esclusione di particolari casi indicati dalle norme, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a  8.000 euro ma non a 15.000 euro;  1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro”. Altre norme della Finanziaria 2007 importanti e delicate per il mondo delle professioni quelle relative agli studi di settore: “Gli studi di settore , recita la Finanziaria, previsti all'articolo 62 bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.”. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, che “tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 1, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31  dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

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