NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E STUDI DI SETTORE INVESTONO IL MONDO DELLE PROFESSIONI
di Elisa Pastore
Tra
le novità della Finanziaria 2007, all’esame della Camera, alcune norme
investono il mondo delle professioni: le nuove aliquote contributive e l’incognita
degli studi di settore. Quanto all’Irpef sono previste cinque aliquote e una
rimodulazione degli scaglioni, con una maggiorazione a partire dalla soglia dei
55.000 euro. In particolare sono previste: aliquota al 23% fino a 15.000 euro
di reddito, al 27% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, al 38% oltre 28.000 e
fino a 55.000 euro, al 41% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro, al 43% oltre i
75.000 euro. Attualmente le aliquote sono quattro: al 23% fino a 26.000 euro di
reddito, del 33% oltre i 26.000 e fino a 33.500 euro, del 39% oltre 33.500 e
fino a 100.000 euro, del 43% sopra quest'ultima soglia. In particolare, per le aliquote, il testo
varato da varato dall’esecutivo e all’esame della Camera prevede alcune
modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, l’articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11
(Determinazione dell’imposta). L’imposta lorda è determinata applicando al
reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15.000 euro, 23 per
cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; oltre 28.000
euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; oltre 55.000 euro e fino a 75.000
euro, 41 per cento; oltre 75.000 euro, 43 per cento. 2. L’imposta netta è
determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in
altre disposizioni di legge. 3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei
crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se
l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi.” Quanto alle detrazioni, spariscono le deduzioni che riducevano il
reddito e si torna ad un meccanismo che prevede solo detrazioni d'imposta, che,
con l'innalzarsi del reddito scenderanno fino ad azzerarsi a 95.000 euro
(contro i 78.000 euro precedenti). Meccanismi di aiuto più consistenti sono poi
previsti per le famiglie con due o tre figli: le detrazioni arrivano fino alla
soglia di reddito di 110.000 e 125.000. In particolare i contribuenti con figli
a carico pagheranno 800 euro in meno di Irpef, che saliranno a 900 euro per i
bambini al di sotto dei 3 anni. Quanto alle detrazioni per carichi di famiglia,
le nuove norme dell’art. 12 del testo unico, tra l’altro, prevedono che: “dall’imposta lorda si
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) 800 euro per il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro; b) 800
euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai
sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti
con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000
euro; per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 euro è aumentato
di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del cinquanta per cento
tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la
detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo; c) 750 euro, da
ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni
altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l’importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro”. Per quanto riguarda le
detrazioni, inoltre, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di particolari casi indicati dalle norme, spetta una
detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari
a: 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; 1.338
euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma
non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
40.000 euro”. Altre norme della Finanziaria 2007 importanti e delicate per il
mondo delle professioni quelle relative agli studi di settore: “Gli studi di
settore , recita la Finanziaria, previsti all'articolo 62 bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di
entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima
revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nella fase di revisione degli
studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali,
quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo,
la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia della entrate da emanare entro il mese
di febbraio di ciascun anno. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli
studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da
specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il
relativo settore economico.”. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
che “tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 1, con effetto
dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì
conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla
individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al
contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio
della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si
applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della
legge 8 maggio 1998, n. 146”.