Fronte unico contro il nuovo diritto fallimentare
Dottori commercialisti e ragionieri si alleano con sindacati, consumatori, artigiani, commercianti per modificare il provvedimento.
Un'alleanza forte che, per la prima volta, vede riuniti attorno allo stesso tavolo, da un lato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti insieme al Consiglio Nazionale dei Ragionieri e, dall’altro Confartigianato, CGIL, CISL, Confcommercio e Adiconsum. Obiettivo, quello di presentare al Governo una serie di modifiche alla nuova normativa sul diritto fallimentare definita dal decreto legislativo n. 5/2006. Invitata ad aderire a questi incontri anche l’Associazione Nazionale Magistrati, mentre sono in corso contatti anche con altre associazioni interessate alle problematiche del nuovo diritto concorsuale affinché aderiscano all’iniziativa di confrontarsi all’interno di un tavolo tecnico di alto livello. “Dai lavori che si concluderanno in tempi brevissimi – spiegano Francesco Serao, consigliere nazionale dei dottori commercialisti e Francesco Distefano, vicepresidente del consiglio nazionale dei ragionieri - emergeranno osservazioni volte unicamente a rendere le procedure concorsuali più efficienti, più garantite, più chiare. Il tutto nel rispetto della filosofia di fondo della riforma fallimentare che viene ampiamente condivisa, ma con una particolare attenzione anche a temi trascurati fino ad oggi.” “Le parti sociali ed i professionisti economici, mai ascoltati nel lungo iter di approvazione della riforma, - spiegano ancora Serao e Distefano - attraverso il loro contributo, non potranno che arricchire il dibattito in corso ed avranno l’occasione di evidenziare le non trascurabili ricadute che la nuova disciplina sta avendo non soltanto sul mondo delle società, delle banche e degli imprenditori, ma anche sui lavoratori, sui consumatori e, più in generale, sui cittadini italiani.” In particolare le proposte di modifica del decreto legislativo 5/2006 riguardano l’articolo 1 dove si propone, da un lato, l’abbassamento delle soglie fissate e attualmente in vigore, dall’altro lato l’individuazione di un criterio di matrice aziendalistica che riesca a chiarire l’ambiguità della formulazione “hanno effettuato investimenti” attualmente prevista nella lett. a) della norma in oggetto. Si propone, inoltre, l’introduzione di un requisito dimensionale relativo a personale impiegato e la specificazione che tutte le s.p.a. non vengano considerate piccoli imprenditori ai fini del fallimento. Infine si auspica, a fronte di diverse interpretazioni emerse nella prassi dei tribunali, l’esplicita previsione dell’inapplicabilità dell’art. 2083 c.c. come criterio sussidiario. All’articolo 25 viene proposto che il giudice delegato nomini e /o revochi avvocati, arbitri e altri ausiliari del curatore da egli stesso proposti, al fine di evitare che lo stesso curatore possa essere revocato a causa dell’inadempimento di questi soggetti; all’articolo 28 si chiede in via principale l’abrogazione della lett. c) della norma in esame. In subordine si propone di limitare la possibilità di assunzione dell’incarico solamente a quanti abbiano svolto attività di amministrazione nell’ambito di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325 bis c.c. All’articolo 37 bis in merito alla sostituzione del curatore da parte del comitato dei creditori, si auspica che la sostituzione medesima possa essere effettuata solamente dal tribunale (organo cui spetta la nomina del medesimo) su proposta di una maggioranza qualificata di creditori. Infine, relativamente agli articoli 142 e 144, relativamente all’esdebitazione, si propone di estendere il beneficio anche ai coobligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso del debitore purché siano persone fisiche.