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Disegno di legge sull’utilizzo dei Defibrillatori semiAutomatici Esterni in ambiente. extraospedaliero. Primo sì della Camera

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Commento della Commissione Nazionale Tecnico Scientifica per la Rianimazione Cardio-Polmonare

Primo passo avanti in commissione Affari Sociali della Camera del ddl sui DAE primo firmatario e relatore Domenico Di Virgilio ( Scarica il testo)   , sui cui contenuti si è svolta il 30 gennaio scorso un’audizione presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati della Commissione Nazionale Tecnico Scientifica per la Rianimazione Cardio-Polmonare del Coordinatore (Pierluigi Mottironi) e del Vice Coordinatore (Giancarlo Roscio). Il testo rappresenta, a nostro avviso, una sorta di “legge-quadro” sull’argomento, dal momento che si occupa delle modalità di formazione del personale addetto all’uso dei DAE, agli organismi di controllo, alla collocazione degli strumenti.  Il Ddl è certo l’espressione di una accentuata sensibilità alla materia che in questi anni, grazie alla legge 120 del 2001 e all’impegno di numerose associazioni scientifiche, di volontariato e di soccorso, si è sviluppata nel nostro paese, ponendolo all’avanguardia della legislazione, non solo in Europa. Di Virgilio è riuscito a sintetizzare e concretizzare le numerose istanze emerse dal 2001 in questo delicato settore della rianimazione, volto alla lotta all’arresto cardiaco che miete, solo in Italia, circa 50.000 vittime per anno. Si tratta, purtroppo, di decessi che coinvolgono spesso soggetti nel pieno dell’attività lavorativa e sociale (colpisce più frequentemente individui tra i 50 e i 60 anni), ma non risparmia, e le cronache ce lo dimostrano, anche soggetti in giovane età. Il Ddl, nella sua ultima stesura, peraltro non definitiva, ha visto apportati numerosi suggerimenti esplicitati alla Commissione Affari Sociali in sede di audizione. In particolare è stato ridotto il lasso di tempo per il periodico addestramento dei soccorritori non medici (da 24 a 12 mesi), essendo stata riconosciuta l’occasionalità dell’interveneto da parte di costoro e quindi la facilità di un rapido scadimento delle capacità operative. Sarebbe però opportuno, a nostro avviso, un ulteriore accorciamento di tale intervallo, dai 18 mesi previsti ai 12 da noi suggeriti. E’ stata introdotta la possibilità, al passo con i tempi e la tecnologia, di effettuare formazione “a distanza” per quanto concerne la parte teorica dei corsi di addestramento al BLSD (Basic Life Support/Defibrillation) e si fa esplicito riferimento a linee guida internazionali per i contenuti didattici. Contenuti e metodologie didattiche, nonché qualità e uniformità della formazione vengono, in un certo senso, garantite dalla Commissione Nazionale per la RCP, esplicitamente indicata nel DDL, il cui parere viene “sentito” per garantire questi parametri che permettono, sempre sotto la diretta responsabilità di un medico esperto in mergenza, di addestrare in modo uniforme i soccorritori su tutto il territorio nazionale. Da questa uniformità formativa ne scaturisce la validità dell’abilitazione all’uso del DAE su tutto il territorio nazionale. È stata anche segnalata al relatore, l’opportunità che enti operanti nel campo dell’emergenza e del soccorso (vedi forze di polizia, vigili del fuoco, dipartimento della protezione civile, ecc.), che già posseggono strutture idonee alla formazione e che hanno già dato ampia dimostrazione di collaborare in modo efficace nella lotta all’arresto cardiaco, possano continuare ad operare con il proprio personale docente, una volta ottenuto l’accreditamento secondo criteri di “qualità, efficienza e omogeneità”. Vivace discussione ha suscitato, infine, la parte che riguarda la localizzazione obbligatoria dei DAE. Al momento, le sedi ritenute obbligatorie sono abbastanza ampie e forse, in alcuni casi, richiederanno specifiche norme esplicative ed attuative regionali, ma sono evidentemente il risultato di un compromesso scaturito dalla necessità di tenere conto del rapporto costo/beneficio tra l’onere dell’acquisto dei DAE e i costi dell’addestramento del personale autorizzato all’uso, da un lato, e i risultati ottenibili in termini di salvataggio di vite umane, dall’altro. In linea generale è passato il concetto che i DAE debbano essere presenti laddove i soccorsi non possano arrivare tempestivamente e dove siano presenti grandi masse di persone, per tutti i mezzi di soccorso, sanitario e non, oltreché nei luoghi ove si svolga la professione sanitaria o attività connesse alla salvaguardia della salute. Permangono tuttora alcune perplessità su punti, a nostro avviso, che andrebbero meglio chiariti. Citiamo, uno per tutti, il comma dell’articolo 2 nel quale  si recita che le istituzioni abilitate alla formazione e accreditate, debbano svolgere i corsi di addestramento “…in collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118…”. La parola collaborazione ci appare troppo generica e, come già in passato è accaduto per l’applicazione della legge 120, che recitava “…nell’ambito del sistema 118…”, sarà certamente fonte di controversie e di conflitti di competenze tra i vari organi istituzionali indicati. Continuiamo comunque a intrattenere stretti contatti con Di Virgilio che porteranno sicuramente a ulteriori perfezionamenti della legge in oggetto, vista la sensibilità del collega parlamentare agli argomenti trattati.

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