Disegno di legge sull’utilizzo dei Defibrillatori semiAutomatici Esterni in ambiente. extraospedaliero. Primo sì della Camera
Commento della Commissione Nazionale Tecnico Scientifica per la Rianimazione Cardio-Polmonare
Primo passo avanti in commissione Affari Sociali della
Camera del ddl sui DAE primo firmatario e relatore
Domenico Di Virgilio ( Scarica il
testo) , sui cui contenuti si è svolta il 30
gennaio scorso un’audizione presso la Commissione Affari Sociali della Camera
dei Deputati della Commissione Nazionale Tecnico
Scientifica per la Rianimazione Cardio-Polmonare del
Coordinatore (Pierluigi Mottironi)
e del Vice Coordinatore (Giancarlo Roscio). Il testo
rappresenta, a nostro avviso, una sorta di “legge-quadro” sull’argomento, dal
momento che si occupa delle modalità di formazione del
personale addetto all’uso dei DAE, agli organismi di controllo, alla
collocazione degli strumenti. Il Ddl è certo l’espressione di una accentuata
sensibilità alla materia che in questi anni, grazie alla legge 120 del 2001 e
all’impegno di numerose associazioni scientifiche, di volontariato e di
soccorso, si è sviluppata nel nostro paese, ponendolo all’avanguardia della
legislazione, non solo in Europa. Di Virgilio è riuscito a sintetizzare e concretizzare le numerose istanze emerse dal 2001 in questo
delicato settore della rianimazione, volto alla lotta all’arresto cardiaco che
miete, solo in Italia, circa 50.000 vittime per anno. Si tratta, purtroppo, di
decessi che coinvolgono spesso soggetti nel pieno dell’attività lavorativa e
sociale (colpisce più frequentemente individui tra i 50 e i 60 anni), ma non
risparmia, e le cronache ce lo dimostrano, anche
soggetti in giovane età. Il Ddl, nella sua ultima
stesura, peraltro non definitiva, ha visto apportati numerosi suggerimenti
esplicitati alla Commissione Affari Sociali in sede di audizione.
In particolare è stato ridotto il lasso di tempo per
il periodico addestramento dei soccorritori non medici (da 24 a 12 mesi),
essendo stata riconosciuta l’occasionalità
dell’interveneto da parte di costoro e quindi la facilità di un rapido
scadimento delle capacità operative. Sarebbe però opportuno, a nostro avviso,
un ulteriore accorciamento di tale intervallo, dai 18
mesi previsti ai 12 da noi suggeriti. E’ stata introdotta la possibilità, al
passo con i tempi e la tecnologia, di effettuare
formazione “a distanza” per quanto concerne la parte teorica dei corsi di
addestramento al BLSD (Basic Life Support/Defibrillation) e si fa esplicito riferimento a linee guida
internazionali per i contenuti didattici. Contenuti e metodologie didattiche, nonché qualità e uniformità della formazione vengono, in un
certo senso, garantite dalla Commissione Nazionale per la RCP, esplicitamente
indicata nel DDL, il cui parere viene “sentito” per garantire questi parametri
che permettono, sempre sotto la diretta responsabilità di un medico esperto in mergenza, di addestrare in modo uniforme i soccorritori su
tutto il territorio nazionale. Da questa uniformità
formativa ne scaturisce la validità dell’abilitazione all’uso del DAE su tutto
il territorio nazionale. È stata anche segnalata al relatore, l’opportunità che
enti operanti nel campo dell’emergenza e del soccorso (vedi forze di polizia,
vigili del fuoco, dipartimento della protezione civile, ecc.), che già posseggono strutture idonee alla formazione e che hanno già
dato ampia dimostrazione di collaborare in modo efficace nella lotta
all’arresto cardiaco, possano continuare ad operare con il proprio personale
docente, una volta ottenuto l’accreditamento secondo criteri di “qualità,
efficienza e omogeneità”. Vivace discussione ha suscitato, infine, la parte che
riguarda la localizzazione obbligatoria dei DAE. Al
momento, le sedi ritenute obbligatorie sono abbastanza ampie e forse, in alcuni
casi, richiederanno specifiche norme esplicative ed attuative
regionali, ma sono evidentemente il risultato di un compromesso scaturito dalla
necessità di tenere conto del rapporto costo/beneficio tra l’onere
dell’acquisto dei DAE e i costi dell’addestramento del personale autorizzato
all’uso, da un lato, e i risultati ottenibili in termini di salvataggio di vite
umane, dall’altro. In linea generale è passato il concetto che i DAE debbano essere presenti laddove i soccorsi non possano
arrivare tempestivamente e dove siano presenti grandi masse di persone, per
tutti i mezzi di soccorso, sanitario e non, oltreché
nei luoghi ove si svolga la professione sanitaria o attività connesse alla
salvaguardia della salute. Permangono tuttora alcune perplessità su punti, a
nostro avviso, che andrebbero meglio chiariti. Citiamo, uno per
tutti, il comma dell’articolo 2 nel quale si recita che le istituzioni abilitate alla
formazione e accreditate, debbano svolgere i corsi di addestramento “…in
collaborazione con le regioni, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le
centrali operative del sistema di emergenza 118…”. La parola collaborazione ci
appare troppo generica e, come già in passato è accaduto per l’applicazione
della legge 120, che recitava “…nell’ambito del sistema 118…”, sarà
certamente fonte di controversie e di conflitti di competenze tra i vari organi
istituzionali indicati. Continuiamo comunque a
intrattenere stretti contatti con Di Virgilio che porteranno sicuramente a
ulteriori perfezionamenti della legge in oggetto, vista la sensibilità del
collega parlamentare agli argomenti trattati.